Art. 6.
(Soggetti esclusi).

      1. La presente legge non si applica ai titolari di beni, diritti e interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947,
n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, ratificato con legge 7 novembre 1988, n. 518, indennizzati o da indennizzare ai sensi delle leggi 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, 29 gennaio 1994, n. 98, come modificata dalla presente legge, e 29 marzo 2001, n. 137.